sabato 23 gennaio 2016

Un Agenzia Europea per gli Aiuti di Stato

 “All’interno del governo si colgono approcci e impostazioni differenti […]. Nell’ultimo anno si sono di volta in volta presentate impostazioni fortemente interventiste […] E altre visioni che invece immaginano un rapporto di complementarietà, con il pubblico che investe dove i privati non hanno un ritorno sufficiente – le aree a fallimento di mercato – e che invece lascia campo libero a questi ultimi, eventualmente rafforzandone l’investimento con incentivi selettivi, nelle aree più sviluppate. Il passaggio a Bruxelles dei piani italiani ha sicuramente rafforzato questa seconda impostazione. Ma l’impressione è che ne rimanga sotto la cenere una più interventista e, ogni tanto, dia un bagliore. Anche se a volte la disciplina appare amara e indigesta, meglio che le sentinelle degli aiuti di stato rimangano allerta.” (Michele Polo)


La disciplina degli aiuti di stato dell’Unione Europea è molto variabile. L’Unione Europea ha disposto regole precise con riferimento al rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo dei paesi aderenti come ad esempio nel Trattato di Maastricht. L’Unione ha mancato di utilizzare regole certe per la quantificazione degli aiuti di Stato nell’economia nazionale. L’identificazione di una casistica per gli aiuti di Stato è mancante. Il capitalismo necessita della presenza anche dello Stato. Le regioni economiche europee aventi tassi di crescita economica elevati sono caratterizzate anche da un intervento centralista dello Stato. L’unione europea rischia di trasformare la politica degli aiuti di Stato in una misura regressiva volta ad aiutare le aree e i settori ad alto reddito pro capite e a deprimere le aree a basso reddito pro capite. La definizione di una strategia politica dell’interventismo statale nell’Unione Europea deve avvenire nella predisposizione di tre elementi fondamentali: un aspetto quantitativo relativo all’entità dell’intervento dello Stato, una casistica definita, un principio di progressività fondato sul reddito pro capite dell’area d’intervento.
La Golden Rule europea sugli aiuti di Stato
L’Unione Europea ha disposto “regole d’oro” come nel caso del Trattato di Maastricht. L’ammontare dell’intervento statale nell’economia nazionale è privo di una indicazione quantitativa. Le regole quantitative applicate alla finanza pubblica degli stati hanno la caratteristica di essere: facili da applicare, controllabili, introdurre elementi di contabilità comune volti alla creazione di un bilancio di Stato europeo. La golden rule può anche essere legata alla perdita di prodotto interno lordo pro- capite realizzata in una certa area a seguito della realizzazione di un “black swan” ovvero di un evento catastrofico comprimente il valore aggiunto anche a livello sistemico con probabilità di attacco dell’economia complessiva attraverso il contagio finanziario. Occorre anche predisporre delle istituzioni nuove per realizzare l’intervento dello Stato attraverso l’impegno diretto dell’Unione Europea.
La casistica degli interventi di Stato ammissibili secondo l’Unione Europea
L’Unione Europea può disporre una casistica per individuare i casi di aiuti di stato. La casistica è comprensiva sia dei settori di intervento sia del valore della spesa pubblica ammissibile in base ad un criterio quantitativo fondato sull’analisi del prodotto interno lordo pro capite dell’area di intervento e sulla base degli occupati interessati. Il settore bancario può rientrare nella casistica degli interventi di Stato ammessi dall’Unione Europea. Il reddito pro capite è comprensivo anche del risparmio pro capite. La riduzione del risparmio pro capite dovuta ad una crisi bancaria anche locale può comportare un intervento dello Stato. La materia bancaria risulta rischiosa per l’intervento dello Stato data la massa di debiti sottoscritti dagli istituti di credito nei confronti del mercato finanziario. L’intervento dello Stato nel settore bancario deve avvenire anche attraverso una attività di regolamentazione e di controllo oltre i limiti imposti dalla Banca Centrale per verificare l’esistenza di argini all’investimento nei mercati finanziari da parte degli istituti di credito. Lo Stato può intervenire, anche a livello di spesa pubblica e regolamentazione, per impedire lo spostamento dei risparmi delle banche nel mercato finanziario. La distinzione tra banche e mercato finanziario deve essere posta nell’interesse della sostenibilità finanziaria come bene pubblico da tutelare per difendere i redditi e i risparmi dei cittadini.
Il principio di progressività nell’intervento dello Stato
L’intervento dello Stato nell’economia deve essere ispirato ad un principio di progressività. La storia degli interventi pubblici statali mostra una certa connivenza tra imprese di grandi dimensioni installate ina ree a forte crescita economica. Lo stato tende ad investire in misura maggiore nelle aree economiche del paese ad alto valore aggiunto. L’aiuto di Stato può portare ad una crescita della diseguaglianza sociale. I divari regionali possono diventare enormi. La qualità della vita dei cittadini abitanti in aree differenziate del paesi può subire l’effetto negativo della diseguaglianza anche nel settore degli aiuti di Stato. Il principio della progressività applicato agli aiuti di Stato comporta una crescita dell’economia nelle aree economiche a crescita lenta per introdurre un principio di eguaglianza in grado di sviluppare con uniformità il mercato.
Il rapporto tra perdita del prodotto interno lordo pro capite e numero di occupati
Un criterio da tenere in considerazione per la definizione della Golden Rule necessaria per gli interventi degli aiuti di Stato è il rapporto tra perdita di prodotto interno lordo procapite e variazione negativa del numero degli occupati. L’intervento pubblico deve mirare sia ad incrementare il prodotto interno lordo sia ad incrementare il numero degli occupati. L’intervento pubblico può quindi mirare a salvaguardare l’occupazione attraverso una azione volta ad offrire risorse finanziare nei confronti dei settori in crisi. L’intervento dello stato deve avvenire nella salvaguardia dell’economia reale, della dimensione sociale e relazionale dell’economia. Lo stato attraverso il salvataggio delle imprese rilevanti in una certa area economica salva anche la popolazione, i redditi delle famiglie, e dà prospettive nuove di crescita economica misurate attraverso il reddito pro-capite. Lo Stato è sia firm-saver sia community-saver. Nel salvare la comunità attraverso la tutela del reddito pro capite lo Stato salva anche gli individui, le famiglie, le organizzazioni, le istituzioni e le relazioni tra i soggetti economici.
Il ruolo dello Stato nell’economia attraverso il salvataggio delle imprese
Il ruolo dello Stato è fondamentale nell’economia. Nelle economie evolute il ruolo dello Stato può arrivare fino al 50% del Pil a livello di spesa pubblica. La presenza dello Stato nei salvataggi delle imprese può consentire di evitare una crisi finanziaria anche strutturale. Tuttavia la valutazione dell’opportunità di un intervento pubblico deve avvenire sia sotto il punto di vista quantitativo, sia sotto il punto di vista qualitativo nella ricerca degli elementi di una azione volta a migliorare la performance delle imprese per incrementare il prodotto interno lordo e l’occupazione.
L’Unione Europea può creare delle istituzioni autonome per l’intervento pubblico
L’Unione Europea può intervenire attraverso istituzioni autonome per governarne l’intervento statale dell’economia. Una organizzazione leggera in grado di valutare gli aspetti quantitativi dell’intervento, l’impatto sul reddito-pro capite e sull’occupazione. Gli Stati possono fare domanda di accesso all’intervento pubblico, presentare dei piani di azione, concordati anche con le imprese, i sindacati, i maggiori stakeholder. L’Unione Europea analizza, valuta gli aspetti metrici della domanda, l’impegno finanziario, la probabilità del rischio di crisi sistemica o di recessione di settore, e dispone i piani di intervento. L’intervento è erogato dall’Unione Europea. Il controllo del finanziamento, e l’eventuale piano per la restituzione, viene assegnato all’Unione Europea. Gli Stati membri e i main stakeholders possono essere costituiti in comitato per verificare la realizzazione dell’intervento pubblico. L’Unione Europea può organizzare l’istituzione nella forma di una Agenzia Europea per gli Interventi Pubblici con poteri anche esecutivi nei confronti dei finanziati per la realizzazione dei piani di finanziamento.


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