“All’interno del governo si colgono approcci e
impostazioni differenti […]. Nell’ultimo anno si sono di volta in volta
presentate impostazioni fortemente interventiste […] E altre visioni che invece
immaginano un rapporto di complementarietà, con il pubblico che investe dove i
privati non hanno un ritorno sufficiente – le aree a fallimento di mercato – e
che invece lascia campo libero a questi ultimi, eventualmente rafforzandone
l’investimento con incentivi selettivi, nelle aree più sviluppate. Il passaggio
a Bruxelles dei piani italiani ha sicuramente rafforzato questa seconda
impostazione. Ma l’impressione è che ne rimanga sotto la cenere una più
interventista e, ogni tanto, dia un bagliore. Anche se a volte la disciplina
appare amara e indigesta, meglio che le sentinelle degli aiuti di stato
rimangano allerta.” (Michele Polo)
La
disciplina degli aiuti di stato dell’Unione Europea è molto variabile. L’Unione
Europea ha disposto regole precise con riferimento al rapporto tra debito
pubblico e prodotto interno lordo dei paesi aderenti come ad esempio nel
Trattato di Maastricht. L’Unione ha mancato di utilizzare regole certe per la
quantificazione degli aiuti di Stato nell’economia nazionale. L’identificazione
di una casistica per gli aiuti di Stato è mancante. Il capitalismo necessita
della presenza anche dello Stato. Le regioni economiche europee aventi tassi di
crescita economica elevati sono caratterizzate anche da un intervento
centralista dello Stato. L’unione europea rischia di trasformare la politica
degli aiuti di Stato in una misura regressiva volta ad aiutare le aree e i
settori ad alto reddito pro capite e a deprimere le aree a basso reddito pro capite.
La definizione di una strategia politica dell’interventismo statale nell’Unione
Europea deve avvenire nella predisposizione di tre elementi fondamentali: un
aspetto quantitativo relativo all’entità dell’intervento dello Stato, una
casistica definita, un principio di progressività fondato sul reddito pro
capite dell’area d’intervento.
La Golden Rule
europea sugli aiuti di Stato
L’Unione
Europea ha disposto “regole d’oro” come nel caso del Trattato di Maastricht. L’ammontare
dell’intervento statale nell’economia nazionale è privo di una indicazione
quantitativa. Le regole quantitative applicate alla finanza pubblica degli
stati hanno la caratteristica di essere: facili da applicare, controllabili,
introdurre elementi di contabilità comune volti alla creazione di un bilancio
di Stato europeo. La golden rule può anche essere legata alla perdita di
prodotto interno lordo pro- capite realizzata in una certa area a seguito della
realizzazione di un “black swan” ovvero di un evento catastrofico comprimente
il valore aggiunto anche a livello sistemico con probabilità di attacco dell’economia
complessiva attraverso il contagio finanziario. Occorre anche predisporre delle
istituzioni nuove per realizzare l’intervento dello Stato attraverso l’impegno
diretto dell’Unione Europea.
La casistica degli
interventi di Stato ammissibili secondo l’Unione Europea
L’Unione
Europea può disporre una casistica per individuare i casi di aiuti di stato. La
casistica è comprensiva sia dei settori di intervento sia del valore della
spesa pubblica ammissibile in base ad un criterio quantitativo fondato sull’analisi
del prodotto interno lordo pro capite dell’area di intervento e sulla base
degli occupati interessati. Il settore bancario può rientrare nella casistica
degli interventi di Stato ammessi dall’Unione Europea. Il reddito pro capite è
comprensivo anche del risparmio pro capite. La riduzione del risparmio pro
capite dovuta ad una crisi bancaria anche locale può comportare un intervento
dello Stato. La materia bancaria risulta rischiosa per l’intervento dello Stato
data la massa di debiti sottoscritti dagli istituti di credito nei confronti
del mercato finanziario. L’intervento dello Stato nel settore bancario deve
avvenire anche attraverso una attività di regolamentazione e di controllo oltre
i limiti imposti dalla Banca Centrale per verificare l’esistenza di argini all’investimento
nei mercati finanziari da parte degli istituti di credito. Lo Stato può
intervenire, anche a livello di spesa pubblica e regolamentazione, per impedire
lo spostamento dei risparmi delle banche nel mercato finanziario. La
distinzione tra banche e mercato finanziario deve essere posta nell’interesse
della sostenibilità finanziaria come bene pubblico da tutelare per difendere i
redditi e i risparmi dei cittadini.
Il principio di
progressività nell’intervento dello Stato
L’intervento
dello Stato nell’economia deve essere ispirato ad un principio di
progressività. La storia degli interventi pubblici statali mostra una certa
connivenza tra imprese di grandi dimensioni installate ina ree a forte crescita
economica. Lo stato tende ad investire in misura maggiore nelle aree economiche
del paese ad alto valore aggiunto. L’aiuto di Stato può portare ad una crescita
della diseguaglianza sociale. I divari regionali possono diventare enormi. La
qualità della vita dei cittadini abitanti in aree differenziate del paesi può
subire l’effetto negativo della diseguaglianza anche nel settore degli aiuti di
Stato. Il principio della progressività applicato agli aiuti di Stato comporta
una crescita dell’economia nelle aree economiche a crescita lenta per
introdurre un principio di eguaglianza in grado di sviluppare con uniformità il
mercato.
Il rapporto tra
perdita del prodotto interno lordo pro capite e numero di occupati
Un
criterio da tenere in considerazione per la definizione della Golden Rule
necessaria per gli interventi degli aiuti di Stato è il rapporto tra perdita di
prodotto interno lordo procapite e variazione negativa del numero degli
occupati. L’intervento pubblico deve mirare sia ad incrementare il prodotto
interno lordo sia ad incrementare il numero degli occupati. L’intervento
pubblico può quindi mirare a salvaguardare l’occupazione attraverso una azione
volta ad offrire risorse finanziare nei confronti dei settori in crisi. L’intervento
dello stato deve avvenire nella salvaguardia dell’economia reale, della
dimensione sociale e relazionale dell’economia. Lo stato attraverso il
salvataggio delle imprese rilevanti in una certa area economica salva anche la
popolazione, i redditi delle famiglie, e dà prospettive nuove di crescita
economica misurate attraverso il reddito pro-capite. Lo Stato è sia firm-saver
sia community-saver. Nel salvare la comunità attraverso la tutela del reddito
pro capite lo Stato salva anche gli individui, le famiglie, le organizzazioni,
le istituzioni e le relazioni tra i soggetti economici.
Il ruolo dello
Stato nell’economia attraverso il salvataggio delle imprese
Il
ruolo dello Stato è fondamentale nell’economia. Nelle economie evolute il ruolo
dello Stato può arrivare fino al 50% del Pil a livello di spesa pubblica. La
presenza dello Stato nei salvataggi delle imprese può consentire di evitare una
crisi finanziaria anche strutturale. Tuttavia la valutazione dell’opportunità
di un intervento pubblico deve avvenire sia sotto il punto di vista
quantitativo, sia sotto il punto di vista qualitativo nella ricerca degli
elementi di una azione volta a migliorare la performance delle imprese per
incrementare il prodotto interno lordo e l’occupazione.
L’Unione Europea
può creare delle istituzioni autonome per l’intervento pubblico
L’Unione
Europea può intervenire attraverso istituzioni autonome per governarne l’intervento
statale dell’economia. Una organizzazione leggera in grado di valutare gli
aspetti quantitativi dell’intervento, l’impatto sul reddito-pro capite e sull’occupazione.
Gli Stati possono fare domanda di accesso all’intervento pubblico, presentare
dei piani di azione, concordati anche con le imprese, i sindacati, i maggiori
stakeholder. L’Unione Europea analizza, valuta gli aspetti metrici della
domanda, l’impegno finanziario, la probabilità del rischio di crisi sistemica o
di recessione di settore, e dispone i piani di intervento. L’intervento è
erogato dall’Unione Europea. Il controllo del finanziamento, e l’eventuale
piano per la restituzione, viene assegnato all’Unione Europea. Gli Stati membri
e i main stakeholders possono essere costituiti in comitato per verificare la
realizzazione dell’intervento pubblico. L’Unione Europea può organizzare l’istituzione
nella forma di una Agenzia Europea per gli Interventi Pubblici con poteri anche
esecutivi nei confronti dei finanziati per la realizzazione dei piani di
finanziamento.
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